Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con la circolare n. 16/2014, ha fornito alcuni chiarimenti sugli adempimenti cui sono tenuti gli avvocati e gli ufficiali di stato civile in virtù del D.L. n. 132/14.

Il suddetto provvedimento infatti, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, ha apportato modifiche alla disciplina della separazione personale dei coniugi, della cessazione degli effetti civili e dello scoglimento del matrimonio (artt. 6 e 12).

In particolare, l’art. 6 (entrato in vigore il 13 settembre 2014) introduce la possibilità per i coniugi di concludere una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, ad eccezione del caso in cui vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave oppure economicamente non autosufficienti.

Qui di seguito la circolare del Ministero.