Dal 22 giugno 2022, in applicazione della “Riforma Cartabia” anche le coppie di fatto potranno avvalersi della procedura di negoziazione assistita al fine di regolamentare l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.

In particolare l’art. 1, comma 35,  della L. n. 206/2021 ha esteso l’applicabilità del procedimento di negoziazione assistita in materia di famiglia e di cui all’art. 6 d.l. n. 132/2014 anche per la regolamentazione dell’affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.

Si tratta di un procedimento molto più snello rispetto al canonico ricorso giudiziale e che presuppone l’assistenza di un avvocato diverso per ciascuna parte.

I genitori non sposati potranno quindi utilizzare questo strumento negoziale per concordare:

  • modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio;
  • modalità di mantenimento dei figli maggiorenni nati fuori dal matrimonio e non economicamente autosufficienti;
  • assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente;
  • determinazione degli alimenti (art. 433 c.c.);
  • modifica delle condizioni e provvedimenti già determinati.

Rimane sempre ferma anche la possibilità di rivolgersi al Tribunale per chiedere di stabilire le modalità di mantenimento, di visita e frequentazione dei figli.

L’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita sarà poi sottoposto al vaglio del Pubblico Ministero che, se lo riterrà nell’interesse del figlio, lo autorizzerà. Diversamente il fascicolo verrà trasmesso al presidente del Tribunale il quale fisserà la comparizione personale delle parti.