Secondo una recentissima pronuncia del Tribunale Milano (sez. I civile, sentenza 17.07.2014) il tenore letterale dell’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi, nonché l’intenzione del legislatore, conducono a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) debba essere ricondotta alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. con ogni conseguenza dal punto di vista dell’onere probatorio (a carico del danneggiato) e del termine prescrizionale (quinquennale).

Ciò non toglie che in caso di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata) e/o di medico che ha concluso con il paziente un contratto d’opera professionale (anche se nell’ambito della cd attività libero professionale svolta dal medico dipendente pubblico), continua a trovare applicazione l’art. 1218 c.c.

Diversamente il tenore letterale dell’art. 3, comma 1, della legge Balduzzi e l’intenzione del legislatore conducono a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) venga ricondotta alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.

Ne consegue che se il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei confronti del solo medico con il quale è venuto in “contatto” presso una struttura sanitaria, senza allegare la conclusione di un contratto con il medesimo, la responsabilità risarcitoria del medico va affermata soltanto in presenza degli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c. che l’attore ha l’onere di provare. Diversamente se in detta occasione oltre al medico è convenuta dall’attore anche la struttura sanitaria presso la quale l’autore materiale del fatto illecito ha operato, la disciplina delle responsabilità andrà distinta (quella ex art. 2043 c.c. per il medico e quella ex art. 1218 c.c. per la struttura), con conseguente diverso atteggiarsi dell’onere probatorio e diverso termine di prescrizione del diritto al risarcimento.