E’quanto disposto dalla Corte di Cassazione – sez. III – con la sentenza n.  21254 del 20 ottobre 2016. Secondo la Corte di Legittimità il presupposto dell’applicazione dell’art. 2054 c.c.. e della correlata normativa attinente alla assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli è che il sinistro avvenga in un’area stradale o ad essa equiparata, onde in una pista innevata di sci, non essendo aperta per uso stradale bensì per l’esercizio di uno sport che non si avvale di un veicolo indicato dal Codice della Strada per la circolazione, non può verificarsi un sinistro alle cui conseguenze risarcitorie sia applicabile la normativa suddetta.

Cass. Civ. sez. III n. 21254 del 20/10/2016