L”articolo 369 c.p.c. prescrive che all”atto del deposito del ricorso presso la Corte di Cassazione deve anche essere depositata una copia autentica della sentenza o della decisione impugnata.

A tal proposito la Cassazione, con sentenza numero 26520/2017 ha chiarito che se non è disponibile la copia con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, il difensore del ricorrente deve estrarre una copia analogica dell’originale digitale della sentenza che si trova sul fascicolo informatico e, quindi, attestare la conformità dell’una all’altro mediante sottoscrizione autografa.

L’avvocato non può quindi limitarsi ad apporre l”attestazione di conformità direttamente sul provvedimento che sia stato eventualmente notificato in maniera telematica in quanto tale modus operandi non soddisfa le condizioni richieste dalla legge.

In caso di notifica a mezzo p.e.c., quindi, gli oneri di autenticazione gravanti sull’avvocato sono due: egli deve certificare sia la conformità all’originale del provvedimento impugnato che sia stato estratto dal fascicolo telematico, sia la conformità all’originale delle copie cartacee della notifica telematica che ha ricevuto.

Diversamente il ricorso potrebbe essere dichiarato improcedibile come nella sentenza richiamata.

Cass. Civ. n. 26520:2017