La mancata autorizzazione del Tribunale da parte del Ministero di Giustizia a ricevere telematicamente gli atti introduttivi del giudizio non comporta alcun effetto in ordine all’esistenza e/o validità e/o inammissibilità della costituzione in giudizio.

Ad affermarlo è la sezione lavoro del Tribunale di Genova che, con provvedimento del 01.12.2014, ha dichiarato ritualità della costituzione di due società che avevano inviato entrambe le proprie memorie per via telematica.

Secondo il giudice genovese occorre distinguere “l’atto processuale – nella specie costituito da un documento informatico – dalla modalità di deposito dello stesso”. Ne consegue che una volta appurato che “la comparsa di costituzione informatica, digitalmente sottoscritta, soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 416 c.p.c., deve trovare applicazione il principio generale dell’art. 121 c.p.c.”.

Tale principio, ha aggiunto il Tribunale, non può essere derogato dall’art. 35 del d.m. n. 44/2011, poiché una “disposizione di natura regolamentare non può prevalere sulle norme di rango sovraordinato”.

Considerato infine che “la comparsa inviata in via telematica, inserita dalla cancelleria nel fascicolo di ufficio, e comunicata al difensore della controparte, consente di ritenere pienamente raggiunto lo scopo della presa di contatto tra la parte, l’ufficio giudiziario e la controparte”, il Tribunale ha ritenuto sanato ogni eventuale profilo di irregolarità.