Il 25 marzo 2016 è entrata in vigore la Legge n. 41 del 23 marzo 2016 che ha comportato l’introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali.

Sono stati introdotti nel codice penale i reati autonomi di omicidio stradale (art. 589-bis) e lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-bis) con pene fondamentalmente di tre livelli differenti che corrispondono a comportamenti di diversa gravità e precisamente:

  • prevista una pena da 8 a 12 anni di reclusione per l’omicidio stradale in stato di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e in caso di assunzione di stupefacenti;
  • prevista una pena da 5 a 10 anni di reclusione in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua;
  • prevista una pena residuale da 2 a 7 anni di reclusione in tutti gli altri casi.

In caso di fuga è previsto un aumento di pena da un terzo a due terzi; è stata inoltre inserita una norma di chiusura in base alla quale la pena non può comunque essere inferiore a 5 anni. La pena è inoltre aumentata in caso di guida con patente revocata o sospesa e senza assicurazione.

In maniera speculare è stato introdotto anche il reato autonomo di lesioni personali stradali; anche in questa ipotesi le pene variano in funzione del tasso alcolemico rilevato e della gravità della violazione:

In caso di omicidio stradale è poi prevista la revoca della patente per una durata variabile, anche in questo caso, a seconda della gravità del fatto.

E’ infine previsto l’arresto obbligatorio in flagranza per l’omicidio stradale commesso da chi guida in stato di ebbrezza grave (sopra 1,5gr/litro) e sotto l’effetto di stupefacenti.

Ecco il testo della norma pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.