Con la risoluzione 24/E del 18 aprile 2016 l’Agenzia delle Entrate si è espressa sul trattamento tributario applicabile ai certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari, concludendo per l‘esenzione degli stessi dal versamento dell’imposta di bollo.
La richiesta di tali atti, infatti, deve intendersi funzionale al procedimento giurisdizionale con la conseguente operatività delle previsioni contenute nell’art. 18, comma 2, D.P.R. n. 115/2002.
In merito si ricorda che l’articolo 4, comma 1, della tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo (nella misura di 16 euro per ogni foglio) per gli “Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, (…) rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta”. Detti atti possono tuttavia essere rilasciati senza il pagamento dell’imposta se destinati a uno degli usi indicati nella tabella, allegato B, annessa al D.P.R. 642/1972 o nei casi previsti da leggi speciali.
La risoluzione del 18 aprile osserva come a seguito dell’entrata in vigore del “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, approvato con il D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 l’applicazione dell’imposta di bollo sugli atti giudiziari abbia assunto natura residuale, poiché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.
In altri termini, l’introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali “… inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali” (art.18 del D.P.R. n. 115 del 2002).
Pertanto, conclude la risoluzione, i certificati anagrafici beneficiano del regime di esenzione dall’imposta di bollo, qualora antecedenti, necessari e funzionali ai procedimenti giurisdizionali e a condizione che il soggetto richiedente rivesta la qualità di parte processuale. Sul certificato rilasciato in esenzione dovrà essere indicata la norma di riferimento, ovvero l’uso cui tale atto è destinato.