E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 233 del 07/10/2015 – Supplemento Ordinario n. 55) il d.lgs. n. 158 del 24 settembre 2015 recante misure per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, in attuazione della delega fiscale di cui alla Legge n. 23 del 11 marzo 2014.
Con riferimento alla frode fiscale si dettaglia la tipologia delle condotte fraudolente che si verificano:
- quando si mettono in atto operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, o artifizi per ostacolare l’attività di accertamento;
- il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o latri mezzi fraudolenti.
La pena rimane quella attualmente prevista della reclusione fino a sei anni.
Permane il limite dei 30.000 euro al di sotto del quale il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale, mentre viene rivista la soglia di punibilità del reato in riferimento all’ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione). Da ultimo si configura la frode fiscale anche quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5% dell’imposta complessiva, o comunque a 30.000 euro.
La soglia di punibilità per la dichiarazione infedele sale da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa. Il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni.
Per l’omesso versamento dell’Iva, il provvedimento introduce la soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta; sotto tale soglia rimane l’illecito amministrativo.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità delle risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l’iva e la riscossione dei tributi. L’obiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore. Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nell’adempimento. Se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà. Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50%. È prevista inoltre una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all’imposta o al credito dichiarato.
Il nuovo regime penale si applicherà dall’entrata in vigore del provvedimento, mentre il nuovo regime delle sanzioni amministrative si applicherà dal 1° gennaio 2017.
Per un maggiore approfondimento si veda il testo del decreto legislativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale