E’ questa l’interpretazione che si va consolidando fra i Giudici di merito, secondo i quali solo la partecipazione personale delle parti può garantire l’effettività del procedimento e ciò al fine di evitare che il tentativo di conciliazione si trasformi in un inutile espediente burocratico che aggravi la posizione delle parti senza offrire ulteriori opportunità di composizione della controversia.
La mediazione, dunque, potrà considerarsi effettivamente svolta dalle parti solo se queste saranno personalmente presenti davanti al mediatore e, come impone la legge, assistite dai rispettivi avvocati per il raggiungimento dell’accordo.
(Trib. Milano – sez. I civile – 07/05/2015)