Con la sentenza n. 201/2016 del 21 luglio 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 460, comma 1, lett. e), c.p.p. nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l’avviso della facoltà per l’imputato di chiedere, mediante l’opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova, oltre all’applicazione dei riti alternativi.