E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017 la Legge n. 103 del 23 giugno 2017 contenente disposizioni che modificano il Codice penale, il Codice di procedura penale e l’ordinamento penitenziario.
Le norme entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione (3 agosto 2017) con eccezione di alcune disposizioni che introducono modifiche alle norme di attuazione del C.p.p. in tema di dibattimento a distanza, partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza, partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato e, con riferimento all’articolo 7 del Codice delle leggi antimafia, sull’esame a distanza dei testi.
A partire dal 03 agosto entreranno quindi in vigore le norme su:
- estinzione del reato per condotte riparatorie nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione;
- inasprimenti delle sanzioni penali nelle fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso (reclusione da 6 a 12 anni), furto in abitazione e furto con strappo (punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500 e, nei casi aggravati, con la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da euro 927 a euro 2.000), rapina (punita con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500 e, nei casi aggravati, con la reclusione da cinque a venti anni e la multa da euro 1.290 a euro 3.098), estorsione (la cui fattispecie aggravata verrà punita con la reclusione da sette a venti anni);
- nuovi termini di sospensione della prescrizione, e, in particolare, la previsione della sospensione di un anno e sei mesi dopo la sentenza di condanna;
- riti speciali, udienza preliminare, istruzione dibattimentale e struttura della sentenza di merito, impugnazioni.
In Gazzetta Ufficiale il testo della Legge.