E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, la Legge 8 marzo 2017, n. 24  contenente “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

Si tratta di un intervento legislativo destinato a porre fine alle innumerevoli interpretazioni giurisprudenziali che ormai da diverso tempo si susseguivano in materia e che mira alla costruzione di un sistema di responsabilità sanitaria obbligatoriamente assicurata ed economicamente sostenibile, che tende a contemperare le esigenze dei pazienti da un lato, e quelle dei medici dall’altro. Si spera quindi in un addio alla medicina difensiva.

Il fine primario della disposizione è quello di imporre alle strutture ed al loro personale una politica di gestione efficace dei rischi prevedendo una maggiore responsabilità in capo alle strutture ed un sistema assicurativo obbligatorio con azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia.

Altro elemento fondamentale della legge 24/2017 è poi da individuarsi nella limitazione della responsabilità penale degli esercenti la professione sanitaria. Ci riferiamo all’art. 6, nella parte in cui ridisegna le fattispecie di omicidio colposo (art. 589 c.p.c.) e di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) ove verificatesi “in ambito sanitario”, prevedendo ipotesi di non punibilità qualora tali eventi si siano verificato nonostante il rispetto di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali (così il nuovo art. 590 sexies c.p., introdotto dall’art. 6 della legge in commento).

Il tutto, ancora una volta, onde restituire al medico quella serenità di azione così frequentemente compromessa, in tempi recenti, dalla legittima apprensione di vedere il proprio lavoro trasformato in occasione di aggressione giudiziale, anche in sede penale.

 

Legge 8 marzo 2017 n. 24