La Procura della Repubblica di Venezia con direttiva del 30 maggio 2017 ha dettagliato le modalità di condotta da tenere nel caso in cui il conducente accusato dei reati di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) e lesioni cagionate per violazione della disciplina del codice della strada (590 bis c.p.) si rifiuti di sottoporsi alle operazioni di prelievo di liquidi biologici, compreso il prelievo ematico.

Lo specifico protocollo di comportamento consente, tra l’altro di tutelare maggiormente l’indagato da operazioni che incidono sui suoi diritti costituzionalmente riconosciuti.

Circolare Venezia prot. n. 2015/2017