La Corte di Cassazione a Sezioni Unite è nuovamente intervenuta sulla questione afferente le conseguenze del mancato avvertimento alla persona sottoposta ad alcol test da parte dell’organo accertatore della facoltà di farsi assistere da un difensore, concludendo che trattasi di nullità a regime intermedio, che non può ritenersi sanata se non eccepita dall’interessato entro il termine di cui all’art. 182, comma 2, secondo periodo, c.p.p.