Entreranno in vigore il 06 febbraio 2016 i due decreti legislativi con cui è stata data attuazione al c.d. pacchetto depenalizzazioni.

Si tratta in particolare del d.lsg n. 7 del 15 gennaio 2016 recante “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili” e del d.lgs n. 8  emesso in pari data relativo a “Disposizioni in materia di depenalizzazione”, entrambi pubblicato in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016.

 Il d.lgs. n. 7/2016 ha previsto l’abrogazione di una serie di reati ritenuti di minor allarme sociale; al posto della sanzione penale è introdotta una sanzione pecuniaria civile cui si affianca il risarcimento del danno in favore della persona offesa. L’obiettivo è duplice: deflazionare il carico delle procure e dei tribunali penali ed assicurare una maggiore efficacia della sanzione e del risarcimento in favore delle parti offese. Le vittime potranno chiedere il risarcimento del danno al giudice civile, il quale in alcuni casi potrà anche stabilire una sanzione pecuniaria destinata alla Cassa Ammende.

Il catalogo degli illeciti civili comprende:

  • l’ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario, l’appropriazione di cose smarrite: la sanzione va da cento a ottomila euro;
  • l’uso di scritture private falsificate e la distruzione di scritture private, punite con sanzione doppia rispetto a quella sopra indicata;
  • il danneggiamento cessa di costituire reato, salvo che sia commesso con minaccia o violenza alla persona o in occasione di manifestazioni pubbliche: in caso di condanna la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato o alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato;
  • restano sanzionati penalmente l’usurpazione di immobili, l’invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi: si tratta di condotte illecite oggi molto diffuse, perché legate, ad esempio, al fenomeno dell’occupazione abusiva di alloggi o di case di villeggiatura.

Diversamente con il d.lgs. n. 8/2016 sono depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale ed una serie di reati presenti invece nel codice penale, con esclusione dei reati previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti. La depenalizzazione persegue gli obiettivi di deflazionare il sistema penale e rendere più effettiva la sanzione: data la scarsa offensività degli illeciti, si ritiene che l’applicazione di una sanzione amministrativa in tempi rapidi e certi avrà un effetto dissuasivo maggiore rispetto alla minaccia di un processo penale destinato spesso a cadere nel nulla.