è in vigore da 06 aprile 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2018) il Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q) , della legge 23 giugno 2017, n. 103”.

Il Decreto – che attua la delega nella parte in cui prevede la «attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e, quindi, dell’effettività della funzione rieducativa della pena» – risponde all’esigenza di razionalizzare e rendere maggiormente conoscibile e comprensibile la normativa penale, ponendo un freno – si legge nella relazione illustrative – alla «eccessiva, caotica e non sempre facilmente intellegibile produzione legislativa di settore».

L’intervento realizza, dunque, un “riordino” della materia penale, «ferme restando le scelte incriminatrici già operate dal Legislatore», così da preservare la centralità del codice penale secondo la gerarchia di interessi che la Costituzione delinea. In questo senso deve essere letta la delega nella parte in cui discorre di «inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore», dizione che sembra escludere che l’attività delegata possa consistere in modifiche alle fattispecie criminose vigenti, contenute in contesti diversi dal codice penale.

Il Decreto si compone di 9 articoli.

L’art. 1 introduce il nuovo art. 3-bis c.p. rubricato “Principio della riserva di codice”, secondo cui «nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia».

Dall’art. 2 all’art. 6 si riportano le modifiche apportate dal Decreto Legislativo al codice penale, che toccano la tutela della persona, la tutela dell’ambiente, la tutela del sistema finanziario, i reati di associazione di tipo mafioso e con finalità di terrorismo e la confisca.

L’art. 7 contiene l’elenco delle abrogazioni conseguenti alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

A titolo meramente esemplificativo, si pensi alla circostanza aggravante della transnazionalità, sino ad oggi, come è noto, disciplinata dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 e adesso inserita all’interno del codice penale. Infatti:

  • l’art. 5 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 dispone che dopo l’articolo 61 c.p. è inserito l’art. 61-bis c.p. rubricato “Circostanza aggravante del reato transnazionale”;
  • l’art. 7 lett. p) del Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 dispone conseguentemente l’abrogazione dell’articolo 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

L’art. 8, proprio al fine di coordinare l’abrogazione di tali norme con la loro contestuale introduzione nel codice penale, stabilisce che «dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall’articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto», che di seguito si riporta:

L’art. 9 prevede unicamente la clausola di invarianza finanziaria

Il Testo del decreto legislativo