E’ stata approvata in via definitiva la legge n. 119/2016 di conversione del D.L. n. 59/2016 titolato “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”.Il Decreto Legge ha introdotto importanti novità in materia di esecuzione forzata e procedure concorsuali ed ha istituito il “pegno mobiliare non possessorio”.

Ecco in breve le nuove disposizioni:1) Nuovo istituto del “Pegno mobiliare non possessorio“: la disciplina – pur rimanendo l’impostazione precedente – è stata ampliata e dettagliata nel funzionamento. Si estende la possibilità di pegno sui beni immateriali e sui crediti. La registrazione al registro informatizzato ha come unico scopo l’efficacia verso terzi. In caso di mancato pagamento permane il diritto del creditore di a) vendere direttamente; b) cedere i crediti a terzi; c) concedere in locazione il bene mobile; d) tenere il bene per se con auto-assegnazione dello stesso. Prevista una procedura di contestazione e/o opposizione del debitore agli eventi di cui ai punti precedenti.

2) Trasferimento di bene immobile in garanzia:  “Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca … può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore … della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell’imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore …“. La banca potrà vendere direttamente il bene immobile senza passare per una procedura esecutiva in caso di inadempimento del debitore: l’inadempimento avviene quando manchi il pagamento di 9 rate – erano precedentemente previste tre sole rate –  anche non consecutive, che diventano 12 in caso il credito sia stato già rimborsato in misura superiore all’85%.

3) Confermato senza importanti novità il “Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi“.

4) L’art. 4 della Legge è dedicato alla “espropriazione forzata“:

  • pignoramento (nuova avvertenza): all’articolo 492, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile»;
  • massimo tre esperimenti di vendita, poi il “giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo“;
  • risolto per vie brevi il problema della consegna dei mobili e/o documenti posti all’interno dell’immobile venduto all’asta: ” … il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero … di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, …. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode.Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione“;
  • prevista la possibilità di riparto parziale delle somme non contestate;
  • revocatoria semplificata: la nuova revocatoria prevista dall’art. 2929-bis c.c. – introdotta con Decreto Legge del 27/06/2015, n. 83 – viene modificata nei commi 2 e 3;
  • modalità di liberazione dell’immobile: viene opra disposto che “Per il rilascio dell’immobile il concedente può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II, del codice di procedura civile“;
  • i professionisti delegati alle vendite dovranno essere iscritti in un apposito registro ed avere assolto a specifici obblighi di formazione.

Sul sito della Gazzetta Ufficiale il testo aggiornato del D.L. 

tavole sinottiche D.L. 59/2016 – testo a confronto – SSM