Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale con sentenza n. 31668 del 21 luglio 2016 hanno statuito che integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all’udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice di pace che l’eventuale assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.

Difatti il nostro ordinamento non specifica gli atti o i comportamenti dai quali ricavare una volontà di remissione tacita della querela; le manifestazioni formali di una volontà di rimettere la querela possono pervenire nelle forme più varie all’autorità giudiziaria procedente che, al di fuori dei casi di remissione formalmente processuale, potrà valutare se la condotta o l’atto ricollegabile al querelante possa valere come remissione extraprocessuale espressa o tacita.

Nella fattispecie, la condotta costituita dal non essere il querelante comparso in udienza a seguito dell’avvertimento che ciò sarebbe stato considerato volontà implicita di remissione della querela, può ben essere inquadrata, secondo i giudici, nel concetto di fatto di natura extraprocessuale incompatibile con la volontà di persistere nella querela, a norma dell’ art. 152, comma 2, c.p.

Cass. Penale SS.UU. n. 31668/2016