La Quarta Sezione penale della Suprema Corte, con Ordinanza n. 43847/2014, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa al momento entro il quale il conducente, fermato per guida in stato di ebbrezza, può far valere la nullità dell’alcoltest effettuato senza essere previamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un avvocato, in violazione dell’art. 144 disp. att. c.p.c.

Difatti secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il mancato avvertimento da luogo ad un nullità a regime intermedio, soggetta pertanto alla disciplina dettata dall’art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 180 e 182 c.p.p. Tale nullità deve ritenersi sanata se non viene dedotta prima del compimento dell’atto, oppure, se ciò non è possibile, immediatamente dopo il compimento dell’atto al quale la parte ha partecipato.

Applicando tale principio deve considerarsi tardivamente proposta l’eccezione di nullità per l’omesso avviso previsto dall’art. 114 disp att. c.p.p., allorché la parte, invece di sollevare l’eccezione immediatamente dopo il compimento dell’atto, abbia atteso il compimento di un successivo atto del procedimento .

Diversamente secondo un orientamento giurisprudenziale meno rigoroso, deve considerarsi come tempestiva l’eccezione di nullità sollevata con il primo atto procedimentale utile (ad esempio nell’atto di opposizione al decreto penale di condanna), non essendo pertinente il richiamo all’art. 121 c.p.p., né potendosi considerare intempestiva un’eccezione di nullità sollevata in sede di opposizione, tenuto conto della brevità dei termini previsti dalla legge processuale per impugnare il provvedimento emesso inaudita altera parte (Cass. pen., Sez. V, 9 febbraio 2012, n. 7654).

Questo pertanto il quesito su cui le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi: “se in tema di accertamento della contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcol (art. 186 C.d.S.), nel caso di mancato avvertimento alla persona da sottoporre al controllo alcol metrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., tale nullità – da ritenere a regime intermedio – possa ritenersi sanata se non eccepita dall’interessato prima del compimento dell’atto ovvero immediatamente dopo ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2; nel caso in cui si ritenga verificata la decadenza entro quale termine e con quali mezzi la nullità possa essere eccepita”.

http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/p_questioni_pendenti.page