Il Decreto Cura Italia (D.L. 18/20 convertito in L. 27/2020) all’art. 42 , 2° comma che così recita:
“ Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell’allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante « Modalita’ per l’applicazione delle tariffe 2019 ». La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”
ha stabilito per i soggetti Inail la copertura assicurativa in caso di infezione da Covid 19 contratta “in occasione di lavoro”, così qualificando tale fattispecie quale infortunio sul lavoro, con conseguente problematica afferente eventuali responsabilità penali ascrivibili al datore di lavoro per mancato rispetto delle norme prevenzionali.
Il datore di lavoro deve quindi avere cura di porre in essere ogni misura necessaria ed opportuna a tutela della salute dei propri dipendenti, conformandosi alla normativa ed alle “raccomandazioni” nazionali e regionali.
Con circolare 13/2020 l’INAIL ha precisato che l’onere della prova dell’insorgenza della malattia nello svolgimento dell’attività lavorativa è a carico del lavoratore/assicurato.