Con parere reso a seguito dell’interpello n. 956-2517/2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio del reddito di cittadinanza, ancorché esente dal versamento di imposte, rileva ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio e, per l’effetto, non può essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto che, per effetto dell’erogazione di tali somme, supera il limite di reddito a tal fine previsto.

Il DPR 30 maggio 2002, n. 115 – art. 76 – nelle condizioni di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato prevede che può essere ammesso al gratuito patrocinio “chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82”. Il comma 2 prevede, inoltre, che “il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante”, chiarendo infine al comma 3 che “si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

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