In data 22/03/2021 è stato finalmente pubblicato il c.d. decreto sostegni D.L. n. 41/2021 del 22/03/2021 che all’art. 4, comma 4, prevede l’annullamento dei carichi di importo complessivo (per capitale interessi e spese) fino a € 5.000,00 ed affidati agli Agenti della Riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010, anche se ricompresi nei precedenti procedimenti di rottamazione 2018 – 2019.

Possono accedere al beneficio i soggetti che hanno conseguito nel periodo d’imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a  € 30.000,00.

Il provvedimento non è ancora attuativo poiché dovrà essere emesso dal Ministero dell’Economia apposito decreto entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (che dovrà essere emanata entro il 21/05/2021).

Nelle more è sospesa la riscossione delle cartelle suscettibili di annullamento.

Sono escluse dalla predetta agevolazione:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Da verificare se il decreto legge rimarrà immutato o vi saranno delle modifiche in sede di conversione.

DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021 N. 41