Il Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021 recante ““Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” meglio conosciuto come Decreto Sostegni 1 è stato convertito in legge (L. 69/2021) con molte novità rispetto all’impianto originario del decreto.

Previsto un percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi in conseguenza della Crisi Covid-19.

Sempre in tema di locazioni in fase di conversione è stato introdotto il nuovo art. 40 quater che proroga la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo (limitatamente  ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento  del  canone alle  scadenze   e   ai   provvedimenti   di   rilascio   conseguenti decreto  di  trasferimento  di  immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari).

La proroga è stata concessa:

  • fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
  • fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021

Per i contributi a imprese e professionisti confermate le indicazioni già previste nel Decreto Legge

  • condizione: perdita nel 2020 del fatturato e dei corrispettivi pari almeno al 30% rispetto al 2019;
  • parametro di calcolo: si calcola la media della perdita mensile di fatturato e corrispettivi tra l’anno 2019 e l’anno 2020;
  • importi per fasce: l’ammontare dell’indennizzo è del 60% per le imprese sotto i 100 mila Euro, del 50% per quelle tra 100 e 400 mila Euro, del 40% tra 400 mila e 1 milione di Euro, del 30% tra 1 e 5 milioni, del 20% tra 5 e 10 milioni;
  • limite di fatturato: sostegni per le imprese fino ad un fatturato annuo di 10 milioni di Euro;
  • contributo massimo: l’indennizzo non potrà in ogni caso superare i 150 mila euro;
  • contributo minimo: l’indennizzo non potrà essere inferiore a 1000 Euro per le persone fisiche e 2000 Euro per le persone giuridiche;
  • beneficiari: non ci sono limiti legati ai codici Ateco.

In tema di lavoro prorogati il blocco dei licenziamenti, la cassa integrazione e i contratti a termine.

Testo convertito d.l. n. 41 del 22.03.2021 – testo coordinato