Con l’art. 1 D.L. n. 41 del 22/03/2021 decreto “Sostegni” è stato riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di Partita IVA.

Il contributo, gestito dall’Agenzia delle Entrate, potrà essere erogato mediante corresponsione di una somma di danaro o sotto forma di credito di imposta, a scelta del contribuente.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al periodo precedente, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Per tutti i soggetti aventi diritto, l’importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il soggetto richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

  1. avere la partita IVA attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;
  2. aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
  3. aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019.

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato.

L’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto deve essere presentata dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021. Non sarà un click day.

Si allegano i documenti predisposti dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione delle domande e la Guida specifica sul contributo

Specifiche_ tecniche_ICF21_v1

istanza_fondo_perduto_istr

istanza_fondo_perduto_mod

modalità tecniche trasmissione

guida Agenzia Entrate