Qui di seguito riportato il testo del D.L. n. 23/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8.4.2020, riportante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
I professionisti dello studio, nell’ambito delle specifiche competenze, stanno analizzando ed approfondendo le disposizioni del testo normativo di maggior interesse e sono a disposizione della clientela per valutare quanto necessario ed opportuno per poteri usufruire delle agevolazioni ivi previste.
Si evidenziano sin da ora:
Quanto alle misure di accesso al credito:
- Le misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese, dei lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di Partita IVA (art. 1)
Quanto alle misure urgenti per garantire continuità delle imprese:
- La sottoscrizione di contratti con procedure semplificate (art. 4)
- Il differimento al 1 settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art.5);
- L’inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita di capitale sociale per gli esercizi chiusi dal 8.4.2020 al 31.12.2020 (art. 6), l’inapplicabilità della postergazione del credito per i finanziamenti soci eseguiti nel predetto termine (art. 8), l’improcedibilità delle istanze di fallimento depositate dal 8.3.2020 al 30.6.20 (art.10);
- L’estensione del fondo di garanzia in favore delle PMI (art.13)
Quanto alle misure fiscali e contabili:
- La sospensione dei termini, sussistendo determinate condizioni, sino al 30 giugno 2020 per i versamenti in autoliquidazione di imposte, tributi e premi per l’assicurazione obbligatoria per le scadenze di aprile e maggio 2020, con possibilità, alla scadenza del termine di sospensione, di optare per il rateizzo (art.18)
- La possibilità – per lavoratori autonomi, agenti, mediatori, rappresentati e procacciatori d’affari – di optare per la non assoggettabilità a ritenuta d’acconto di ricavi e compensi ( art. 19).