Secondo le Sezioni Unite, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2 c.p.p., nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta con la legge n. 67 del 2014, la conoscenza deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vacatio in iudicium, non potendosi ritenere tale la conoscenza contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415 bis c.p.p. In tal caso, però, l’imputato non deve aver rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione, ovvero non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza.

A breve il testo integrale della sentenza.