La Corte di Cassazione con ordinanza n. 3673/2019 ha accolto il ricorso del difensore d’ufficio ribadendo che, secondo l’orientamento della Corte, una volta che il difensore d’ufficio ha esperito la procedura esecutiva per riscuotere il proprio onorario ha diritto al rimborso dei compensi previa liquidazione degli stessi da parte del Giudice. Non solo, gli Ermellini precisano che i costi della procedura monitoria non debbano restare a carico del difensore. Del resto il provvedimento impugnato da atto che il difensore ha “espletato inutilmente tutto l’iter procedimentale per il recupero del credito professionale, mediante l’esperimento del procedimento monitorio esitato nell’emissione del decreto ingiuntivo non opposto e ha poi intimato l’atto di precetto … pur avendo proceduto in via esecutiva…”.

Non occorre infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, che l’avvocato compia puntigliosamente tutte le attività previste in successione. Non solo, il meccanismo previsto dall’art 116 DPR 115/2002 non richiede la non abbienza dell’imputato né presume che lo stesso sia insolvibile per provvedere al pagamento del difensore. Esso consiste piuttosto in un’anticipazione che lo Stato versa al difensore sulla somma che verrà liquidata dal giudice.