Con l’ordinanza 23 luglio 2020, n. 15760, la Cassazione ancora una volta ribadisce l’orientamento precedentemente seguito in merito all’applicazione dell’art. 142 C.d.S. sull’accertamento della violazione con autovelox.
Gli Ermellini hanno di fatti evidenziato che nel caso in cui il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione dell’autovelox lungo un solo senso di marcia, l’accertamento non può interessare anche le macchine che viaggiano nel senso opposto difettando, in questo ultimo caso, uno specifico provvedimento autorizzativo. Ne consegue l’illegittimità della sanzione.
Qui di seguito il provvedimento.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 8 novembre 2019 – 23 luglio 2020, n. 15760
Presidente Lombardo – Relatore Giannaccari
Rilevato che:
– il giudizio trae origine dalla contestazione elevata dal Comune di Macchia Isernia all’Elettrosud di Po. At. e Sa. s.n.c per violazione dell’art.142 Cds;
– a seguito del giudizio di opposizione, il Giudice di Pace Di Isernia accolse il ricorso ed annullò il provvedimento impugnato;
– l’appello, proposto dal Comune di Macchia Isernia venne respinto dal Tribunale di Isernia, che, con sentenza del 17.3.2017 affermò che l’autovelox era stato illegittimamente apposto sul lato destro mentre il decreto prefettizio autorizzava il posizionamento sul lato sinistro della carreggiata; non attribuì rilevanza probatoria alla nota dell’Anas, successiva all’atto autorizzatorio, con cui si chiariva che il decreto consentiva il posizionamento dell’autovelox su entrambi i lati della strada;
– per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso il Comune di Macchia Isernia sulla base di due motivi;
– ha resistito con controricorso l’Elettrosud di Po. At. e Sa. s.n.c., che ha chiesto la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità anche per lite temeraria;
– in prossimità dell’udienza, il controricorrente ha depositato memorie illustrative;
Ritenuto che:
– con il primo motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’ art.2967 c.c., in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art.245 c.p.c. il ricorrente si duole della mancata ammissione della prova testimoniale articolata fin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado;
– il motivo è inammissibile;
– esso difetta di specificità in quanto non vengono trascritte le circostanze poste a fondamento della prova testimoniale, in modo da consentire al giudice di legittimità il controllo sulla rilevanza e decisività dei fatti da provare (ex multis Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019, n.l6214;Cassazione civile sez. II, 14/01/2019, n.598);
– con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2696 c.c., in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. nonché l’omessa e insufficiente motivazione ex art. 360 comma 1 n.5 c.p.c., in relazione all’art. 4 del D.L. 121 del 2002, convertito nella L. 168/2002 e dell’art.2 del D.M. 15.8.2007, nonché in relazione al D.Lgs. 231/2002, in quanto il giudice d’appello non avrebbe correttamente interpretato il decreto prefettizio con il quale era stato individuato il tratto di strada in cui installare l’autovelox; sostiene il ricorrente che fosse sufficiente l’accertamento dell’infrazione nel tratto di strada individuato dal decreto e che non fosse necessario specificare il senso di marcia; detta interpretazione sarebbe stata confermata dal parere tecnico rilasciato dall’ANAS e prodotto in giudizio;
– il motivo è inammissibile;
– questa Corte ha in più occasioni affermato che, ove il decreto prefettizio abbia previsto il posizionamento dell’autovelox lungo soltanto un senso di marcia e, al contrario, l’accertamento sia stato effettuato per il tramite di un autovelox posizionato sul senso di marcia contrapposto, il verbale di contestazione della violazione è illegittimo, anche se siano in seguito intervenute note di chiarimento da parte dell’amministrazione in senso contrario (ex multis Cassazione civile sez. VI, 09/05/2019, n. 12309);
– in tale ipotesi, difetta a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, sicché il verbale di accertamento della violazione di cui all’art. 142 C.d.S. deve ritenersi affetto da “illegittimità derivata”, come statuito dal Tribunale di Isernia con la sentenza qui impugnata, senza che possano assumere rilevanza, al riguardo, eventuali note chiarificatrici successivamente approntate dalla competente P.A., a fronte di una precisa indicazione sulle modalità e sul punto di installazione dell’autovelox rinvenibile direttamente nel decreto autorizzativo;
– il motivo è inammissibile anche con riferimento al prospettato vizio di omessa o insufficiente motivazione denunciato ai sensi dell’art.360 c.p.c. comma 1, n. 5, che è stato abrogato dall’art. 54, comma 1, lett. b), del D.L. 83/2012 conv., con modif., nella L. n. 134 del 2012, alla cui stregua è ammissibile il solo omesso esame di un fatto decisivo della controversia che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014 e Cass. n. 23940/2017);
– nel caso di specie, il Tribunale di Isernia ha esaminato il contestato fatto decisivo relativo al superamento del limite di velocità eseguito tramite autovelox;
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente per lite temeraria, che non consegue automaticamente alla soccombenza ma richiede un quid pluris, ravvisabile nella maniaesta contraddittorietà al diritto vivente, indice di mala fede o colpa grave, che, nel caso di specie, non è ravvisabile;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.